IL TRIBUNALE 
 
    Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile di  primo
grado iscritta al R.G. n. 1841/2009, proposta da: Youness El  Hilate,
rappresentato e difeso, in forza di procura a  margine  dell'atto  di
citazione, dall'Avv. Barbara Mariucci, ed  elettivamente  domiciliato
presso il suo studio in Civitanova Marche, Viale Vittorio Veneto 13. 
    Nei confronti di Compagnia di Assicurazioni  Allianz  s.p.a.,  in
persona del procuratore pro tempore, quale impresa designata  per  la
Regione Marche alla gestione dei  sinistri  in  carico  al  Fondo  di
Garanzia per le vittime della  strada,  rappresentata  e  difesa,  in
forza di procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto  di
citazione,  dall'Avv.  Massimiliano  Fraticelli,   ed   elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Macerata, Corso Cavour 105. 
 
                              F a t t o 
 
    Con atto di citazione ritualmente notificato  l'attore  conveniva
in giudizio la  Compagnia  di  Assicurazioni  Allianz  s.p.a.,  nella
qualita' di impresa designata per la liquidazione  dei  danni  per  i
sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le vittime della  strada,
allegando  di  essere  stato  vittima  il   2.6.2008,   quale   terzo
trasportato inconsapevole  della  circolazione  illegale  (art.  283,
comma  secondo,  ultimo  periodo  Dlgs.  209/2005),  di  un  sinistro
stradale  che  vedeva  coinvolta  l'autovettura  su  cui   viaggiava,
risultata poi compendio di furto  gia'  regolarmente  denunciato  dal
proprietario, e che gli procurava gravi lesioni all'integrita' fisica
e danni di natura patrimoniale; per il cui risarcimento  invocava  la
tutela giudiziaria, a seguito del fallimento della trattativa in sede
stragiudiziale. 
    Si  costituiva  la  Compagnia  di  Assicurazioni  Allianz  s.p.a.
eccependo       in       via       pregiudiziale       di        rito
l'improcedibilita'/improponibilita'  della  domanda  per   violazione
dell'art. 287, I comma, Cod. Assic., il quale, novellando  sul  punto
la normativa previgente, prevede ora che  nelle  ipotesi  contemplate
dall'articolo 283, comma 1, lettere a),  b),  d),  d-bis)  e  d-ter),
l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi e'  obbligo  di  assicurazione,
puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta  giorni  da
quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno,
a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di
garanzia per  le  vittime  della  strada,  con  cio'  apportando  una
sostanziale modifica alla disciplina precedentemente recata dall'art.
22  1egge  n. 990/1969  che   stabiliva   che   di   quell'onere   di
comunicazione, previsto a  pena  di  improponibilita'  della  domanda
giudiziaria,   fossero   destinatari    non    cumulativamente,    ma
disgiuntamente, l'impresa designata ovvero la Consap. 
    La  parte  attrice   non   contesta   di   aver   inviato   prima
dell'introduzione del giudizio la raccomandata di  cui  all'art.  287
cit.  soltanto  all'impresa  designata,  ma   deduce   l'infondatezza
dell'eccezione, sul presupposto che  la  violazione  dell'obbligo  di
comunicazione alla Consap ora previsto dalla legge non  comporterebbe
alcuna conseguenza processuale,  dal  momento  che  l'azione  per  il
risarcimento del danno  deve  essere  esercitata  esclusivamente  nei
confronti dell'impresa designata  e  che,  comunque,  l'art.  287,  I
comma, Dlgs. 209/2005 sarebbe costituzionalmente illegittimo in parte
qua  per  violazione  dell'art.  76  della  Costituzione,  stante  il
superamento dei limiti della delega attribuita  dal  Parlamento  come
stabiliti dall'art. 4 L. 229/2004. 
    La parte convenuta replica che la modifica intervenuta e'  invece
necessaria per assicurare alla Consap la conoscenza  delle  richieste
di risarcimento inviate alle Imprese designate, al fine di esercitare
il  diritto  di  intervento  in  sede  giudiziale  che  la  norma  le
attribuisce. 
 
                            D i r i t t o 
 
    Rilevanza della questione. 
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dalla
difesa dell'attore puo' considerarsi senza dubbio rilevante  ai  fini
della decisione del giudizio,  dal  momento  che  l'introduzione,  da
parte del legislatore delegato, del nuovo e ulteriore onere da  parte
danneggiato di cumulativa comunicazione sia all'Impresa designata sia
alla   Consap,   pena   l'improponibilita'   dell'azione   giudiziale
(condizione di proponibilita' dell'azione,  la  cui  sussistenza,  da
riferirsi al momento della proposizione  della  domanda:  Cass.  Civ.
15138/2000),  determina   evidentemente   la   sorte   dell'eccezione
pregiudiziale e, conseguentemente, del giudizio, essendo pacifico che
la comunicazione alla Consap e' stata omessa. In punto  di  rilevanza
della questione e' necessario verificare  altresi'  se  non  esistano
diverse  intepretazioni  della  norma  (nonostante   l'inequivocabile
chiarezza letterale della disposizione) tali da escludere la sanzione
dell'improponibilita', come sembrerebbe suggerire la  parte  attrice.
Cio' e' da escludere, poiche' sia la tesi  della  parte  attrice  sia
quella della parte convenuta  si  fondano  su  un  postulato  errato,
quello secondo cui la preventiva comunicazione  alla  Consap  sarebbe
preordinata alla tutela dell'interesse di quest'ultima di intervenire
in giudizio. Ed invero, la ratio della predetta comunicazione  (prima
alternativa, oggi cumulativa) e' invece quella di attivare  una  fase
stragiudiziale che prevenga ed eviti il ricorso al giudice, favorisca
il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze risarcitorie e  ponga
le imprese e gli istituti assicuratori della r. c. auto in  grado  di
istruire la pratica e raccogliere tutti gli elementi  di  valutazione
onde favorire la possibilita' di liquidazione dell'indennizzo in  via
di composizione bonaria, evitando cosi' i costi del  giudizio  (Corte
Costituzionale, 24/1973; 19/1975; Cassazione civile, 6058/2010). 
    Se  questa  e'  la  ratio  della  norma,  va   escluso   che   la
comunicazione predetta sia preordinata ad assicurare il diritto  alla
Consap  di  predisporre   tempestivamente   l'intervento   volontario
adesivo; ed anzi, a ben vedere, tale  comunicazione,  che  non  offre
evidentemente alcun elemento preciso in ordine all'an e al quando  di
un'eventuale ed incerta azione giudiziaria futura (che, per di  piu',
lo spatium deliberandi concesso  alla  compagnia  assicurativa  dalla
legge intenderebbe  scongiurare),  non  tutela  neppure  le  facolta'
processuali della Consap quale ipotetico futuro interveniente  ed  il
suo altrettanto ipotetico interesse a  non  incorrere  in  decadenze,
dacche' essa attraverso tale cornunicazione non apprende se e  quando
l'azione giudiziale sara' effettivamente introitata, tanto piu' se si
considera il fatto che ne' oggi ne' sotto  la  vigenza  dell'art.  22
legge n. 990/1969 e' previsto alcun obbligo  per  il  danneggiato  di
notificare   o   comunicare   successivamente   a   Consap    l'avvio
dell'eventuale  fase  giudiziale. E'  chiaro,  infatti,  che  se   il
Legislatore avesse inteso proteggere un interesse  siffatto,  avrebbe
previsto che, ferma la legittimazione passiva esclusiva  dell'Impresa
designata, l'atto di citazione dovesse essere notificato,  a  mo'  di
mera litis  denuntiatio,  anche  alla  Consap,  onde  consentirle  un
tempestivo intervento in un giudizio non piu' ipotetico ed eventuale,
ma certo, cristallizzato nell'oggetto e nelle ragioni della  domanda,
e gia' pendente. Tale  rilievo  trova  ulteriormente  conferma  nella
constatazione che la disciplina previgente fissata dagli artt.  19-22
legge  n.  990/1969,  pur   prevedendo   come   quella   attuale   la
legittimazione passiva esclusiva dell'Impresa designata e la facolta'
della Consap di dispiegare intervento volontario in fase  giudiziale,
stabiliva   che   la    comunicazione    potesse    essere    inviata
alternativamente all'Impresa designata ovvero alla Consap, attestando
cosi' che i due piani (quello della  comunicazione  stragiudiziale  e
quello  della  eventuale  e  successiva   fase   contenziosa)   erano
nettamente distinti e che alla previsione della ridetta comunicazione
era sottesa una  ratio  che  non  lambiva  neppure  marginalmente  il
diverso profilo della tutela  delle  facolta'  processuali  riservate
alla Consap. 
    Sulla scorta di tali premesse occorre concludere che, non essendo
predicabile un'interpretazione della norma  novellata  nel  senso  di
escludere la  sanzione  dell'improponibilita'  ove  venga  omessa  la
comunicazione (anche) alla Consap  la  dottrina  e'  unanime  in  tal
senso, cosi' come la sparuta  giurisprudenza  di  merito  che  si  e'
pronunciata sul punto successivamente alla modifica legislativa: cfr.
Tribunale di Milano, 3999/2008; Tribunale Nola, 10.1.2008;  Tribunale
Rimini, 9.1.2008; Giud. Pace S.  Anastasia,  29  gennaio  2007  -  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  e'  rilevante   per   la
definizione del giudizio a quo. 
    Non manifesta infondatezza. 
    La questione ad avviso di questo giudicante si presenta  altresi'
non  manifestamente   infondata,   venendo   l'attuale   formulazione
dell'art. 287, comma 1, dlgs 209/2005  ad  involgere  un  profilo  di
possibile violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, anche in
relazione all'art. 24. 
    La modifica alla previgente disciplina operata  dal  Governo  con
l'art.  287  cit.  introduce  un   nuovo   e   importante   caso   di
improponibilita' della domanda giudiziale, imponendo  al  danneggiato
l'onere di comunicare cumulativamente la richiesta  risarcitoria  sia
all'Impresa designata sia alla Consap. Occorre pertanto verificare se
tale modifica innovativa sia  conforme  ai  criteri  ed  ai  principi
stabiliti dalla delega conferita  dal  Parlamento,  come  individuati
all'art. 4 legge n. 229/04, il cui testo e' opportuno qui di  seguito
trascrivere: 
    «Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri  direttivi  di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge 
 
          ----------- 
          (1) «Salvi i principi e i criteri direttivi  specifici  per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: a)  definizione  del
          riassetto  normativo  e   codificazione   della   normativa
          primaria regolante  la  materia,  previa  acquisizione  del
          parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di  novanta
          giorni dal ricevimento della richiesta, con  determinazione
          dei principi fondamentali  nelle  materie  di  legislazione
          concorrente; b) indicazione esplicita delle norme abrogate,
          fatta   salva   l'applicazione   dell'articolo   15   delle
          disposizioni sulla legge in  generale  premesse  al  codice
          civile;  c)   indicazione   dei   principi   generali,   in
          particolare per  quanto  attiene  alla  informazione,  alla
          partecipazione,  al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e
          pubblicita' che regolano i procedimenti  amministrativi  ai
          quali si attengono i regolamenti previsti dal comma  2  del
          presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d)
          eliminazione degli interventi amministrativi  autorizzatori
          e  delle   misure   di   condizionamento   della   liberta'
          contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici
          alla  difesa  nazionale,  all'ordine   e   alla   sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione  degli
          atti di autorizzazione, licenza, concessione,  nulla  osta,
          permesso  e  di  consenso  comunque  denominati   che   non
          implichino esercizio di discrezionalita'  amministrativa  e
          il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei  requisiti  e
          presupposti  di  legge,  con  una  denuncia  di  inizio  di
          attivita'   da   presentare   da   parte   dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e   dalle   certificazioni   eventualmente    richieste; f)
          determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un
          atto di consenso, comunque  denominato,  che  non  implichi
          esercizio  di  discrezionalita'  amministrativa,  corredate
          dalla documentazione e dalle certificazioni  relative  alle
          caratteristiche tecniche  o  produttive  dell'attivita'  da
          svolgere, eventualmente richieste, si  considerano  accolte
          qualora non  venga  comunicato  apposito  provvedimento  di
          diniego entro il termine fissato per categorie di  atti  in
          relazione   alla   complessita'   del   procedimento,   con
          esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra  silenzio  e
          diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle  funzioni
          amministrative   non   direttamente   rivolte:   1)    alla
          regolazione ai fini dell'incentivazione della  concorrenza;
          2)  alla  eliminazione  delle  rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa  comunitaria;
          3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio
          delle attivita' economiche e lavorative; 4) alla protezione
          di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per  la
          realizzazione della solidarieta' sociale;  5)  alla  tutela
          dell'identita' e della qualita' della produzione  tipica  e
          tradizionale e della professionalita'; h) promozione  degli
          interventi di autoregolazione per  standard  qualitativi  e
          delle  certificazioni  di  conformita'   da   parte   delle
          categorie produttive, sotto  la  vigilanza  pubblica  o  di
          organismi indipendenti,  anche  privati,  che  accertino  e
          garantiscano  la  qualita'  delle  fasi   delle   attivita'
          economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi
          e dei prodotti o dei servizi; i)  per  le  ipotesi  per  le
          quali sono soppressi i poteri amministrativi  autorizzatori
          o ridotte le funzioni pubbliche  condizionanti  l'esercizio
          delle attivita' private, previsione  dell'autoconformazione
          degli interessati a  modelli  di  regolazione,  nonche'  di
          adeguati strumenti di verifica e  controllo  successivi.  I
          modelli   di    regolazione    vengono    definiti    dalle
          amministrazioni competenti in relazione  all'incentivazione
          della concorrenzialita', alla riduzione dei  costi  privati
          per il rispetto dei parametri di pubblico  interesse,  alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze   manifestatesi   nel   settore    regolato;    l)
          attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo
          il   conferimento   di   funzioni   a   province,    citta'
          metropolitane, regioni  e  Stato  al  fine  di  assicurarne
          l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi
          fondamentali di attribuzione  delle  funzioni  secondo  gli
          stessi criteri da parte  delle  regioni  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  concorrente;  m)  definizione  dei
          criteri di adeguamento  dell'organizzazione  amministrativa
          alle modalita'  di  esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
          presente comma;  n)  indicazione  esplicita  dell'autorita'
          competente a ricevere il rapporto  relativo  alle  sanzioni
          amministrative, ai sensi dell'articolo 17  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.» 
 
    , e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
        a) adeguamento della normativa alle disposizioni  comunitarie
e agli accordi internazionali; 
        b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu'
deboli,  sotto  il  profilo  della   trasparenza   delle   condizioni
contrattuali, nonche'  dell'informativa  preliminare,  contestuale  e
successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla
correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di  liquidazione
dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio; 
        c) salvaguardia dell'effettiva  concorrenza  tra  le  imprese
autorizzate all'esercizio dell'attivita'  assicurativa  in  Italia  o
operanti in regime di liberta' di prestazioni di servizi; 
        d)  previsione  di  specifici  requisiti  di  accesso  e   di
esercizio per le societa' di mutua assicurazione esonerate dal  pieno
rispetto  delle  norme  comunitarie,  nonche'  per  le   imprese   di
riassicurazione; 
        e)  garanzia  di  una  corretta   gestione   patrimoniale   e
finanziaria delle imprese  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa, anche nell'ipotesi  di  una  loro  appartenenza  ad  un
gruppo assicurativo, nonche' con riferimento alle  partecipazioni  di
imprese assicurative  in  soggetti  esercenti  attivita'  connesse  a
quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi  in  imprese
assicurative; 
        f) armonizzazione della disciplina delle  diverse  figure  di
intermediari   nell'attivita'   di    distribuzione    dei    servizi
assicurativi, compresi i soggetti che,  per  conto  di  intermediari,
svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico; 
        g) armonizzazione della  disciplina  sull'esercizio  e  sulla
vigilanza  delle  imprese  di  assicurazione  e  degli   intermediari
assicurativi alla normativa comunitaria; 
        h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla  luce  dei
principi generali in materia: 
          1)  affiancando  alle  ipotesi  di  ricorso  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria nei riguardi di  imprese  e  operatori  del
settore, la previsione di specifiche sanzioni  penali,  modulate  tra
limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio  di  attivita'
assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese  e
soggetti non autorizzati o non iscritti  ai  previsti  albi  e  ruoli
ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e  di  interesse  collettivo
(ISVAP), agli uffici o alla documentazione  relativa  alle  anzidette
attivita', anche esercitate in via di  fatto  o,  infine,  di  truffa
assicurativa; 
          2) prevedendo la facolta' di difesa in  giudizio  da  parte
dell'ISVAP, a  mezzo  dei  suoi  funzionari,  nei  ricorsi  contro  i
provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5  marzo
2001, n. 57; 
        i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP  e  il
Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono  assoggettate  le
imprese di assicurazione.». 
    Ritiene  il  rimettente  che,  anche   a   voler   adottare   una
interpretazione la piu' estensiva e sistematica, che lasci al Governo
una ampia discrezionalita' nell'ambito della  formazione  delegata  a
livello primario, la sostanziale ed  innovativa  modifica  introdotta
con l'art. 287 cit. (in  ordine  alla  quale  la  Sezione  Consultiva
all'interno del Parere 14  febbraio  2005,  n.  11603  non  fa  alcun
riferimento, di talche' e'  dubbio  se  essa  fosse  contenuta  nello
schema  sottoposto  al  Consiglio  di  Stato)  non  possa   ritenersi
ricompresa nella delega conferita ne' ad essa conforme, salvo operare
una ulteriore forzatura ermeneutica che implicherebbe una surrettizia
disapplicazione dell'art. 76 della  Costituzione,  il  quale  fa  pur
sempre riferimento a "principi e criteri  direttivi"  e  ad  "oggetti
definiti". E' noto che il "riassetto" sostanziale cui fa  riferimento
la norma delegante conferisce al Governo attribuzioni che vanno al di
la' della  mera  compilazione  dei  testi  precedenti,  conferendogli
altresi' il potere di apportare modifiche  innovative,  ma  cio'  pur
sempre, e necessariamente, in  conformita'  dei  principi  e  criteri
direttivi specifici per le singole materie e dei principi  e  criteri
direttivi comuni a tutti gli interventi previsti dall'art.  20  legge
n. 59 /1997 (come modificato dall'art. 1 legge n. 229/2003), ispirati
alla  massima  riduzione   dell'intervento   pubblico   laddove   non
necessario. I cosiddetti codici di  "riassetto"  pertanto  posseggono
due requisiti essenziali: 
        la riforma dei contenuti della disciplina  legislativa  della
materia,   ispirandosi   necessariamente   anche   a    criteri    di
semplificazione    "sostanziale"    (alleggerimento    degli    oneri
burocratici) e di "deregolazione"; 
        la creazione di una raccolta organica a livello  primario  di
tutte le norme relative a una determinata materia. 
    Peraltro si osserva che l'operazione del Governo non mirava tanto
nell'ambito del riassetto della materia assicurativa ad una effettiva
semplificazione della materia - che non  viene  peraltro  evidenziata
ne' dalla relazione ne' dallo schema di articolato - ma  si  limitava
piuttosto ad una raccolta organica  delle  norme  del  settore  e  ad
alcune, certamente rilevanti,  innovazioni  richieste  dalla  delega,
come, ad esempio,  quelle  relative  all'accresciuta  competenza  sul
piano normativo dell'ISVAP. (v. pareri Cons. Stato Adunanza  Generale
25.10.2004 n. 2/2004; Sezione Consultiva per gli atti  normativi,  14
febbraio 2005). 
    Il  rimettente  tiene  ovviamente  conto  dell'insegnamento   del
Giudice delle Leggi sulla necessaria elasticita' della delega  quando
essa  abbia  ampio  oggetto  e  sulla   conseguente   necessita'   di
riconoscere al legislatore  delegato  un  grado  di  discrezionalita'
adeguato all'attuazione complessiva della delega.  Si  e'  affermato,
infatti, che ai fini di un corretto controllo in ordine ad un preteso
vizio  costituzionale  di  eccesso   di   delega   occorre   condurre
l'interpretazione tenendo conto  del  complessivo  contesto  e  delle
finalita' che hanno ispirato la  legge  delega,  considerando  che  i
principi e criteri direttivi, oltre che  fondamento  e  limite,  sono
anche un criterio interpretativo delle norme  delegate  (da  leggere,
fin dove  possibile,  in  senso  compatibile  con  i  principi  della
delega), ed infine riconoscendo al legislatore delegato un potere  di
scelta   negli   ambiti   alternativi   ad   esso   offerti.   (Corte
Costituzionale 5 febbraio 1999, n. 15). E'  stato  altresi'  chiarito
che  nell'ambito  del  criterio  costituito  dalla  «definizione  del
riassetto  normativo  e  codificazione   della   normativa   primaria
regolante la materia» rientra l'obiettivo di ricondurre a sistema  la
disciplina  del  settore,  introducendo  disposizioni  di   carattere
sostanziale e processuale che, per  quanto  non  formino  oggetto  di
espressa previsione nella normativa delegante, siano  pero'  coerenti
con la ratio della delega e di essa  costituiscano  sviluppo.  (Corte
Costituzionale, Sentenza n. 230/2010, in riferimento  specifico  alla
legge 229/03 ed al Dlgs n. 209/2005). 
    Non  pare  tuttavia  al  rimettente,  neppure  aderendo  a   tale
approccio sistematico e facendo applicazione  di  siffatte  direttive
ermeneutiche, che la modifica introdotta dall'art.  287  cod.  assic.
possa essere ritenuta coerente con  i  principi  e  i  criteri,  gia'
laschi, contenuti nella delega ne' che nell'ambito di nessuno di essi
possa essere sussunta. 
    Ed anzi a ben vedere essa sembra porsi, al contrario,  su  di  un
piano di frizione con alcuni dei ridetti principi e con la  ratio  di
fondo della legge. Se infatti tra  le  grandi  linee  direttrici  del
"riassetto"  una  delle  piu'  rilevanti,  anche  in   un'ottica   di
adeguamento al diritto europeo, e'  quella  del  rafforzamento  della
tutela   del   danneggiato   contraente   debole   (art.   v.   Corte
Costituzionale, sentenza n. 180/2009), allora  appare  distonica  una
norma che non fa che introdurre un'ulteriore onere, un incombente, un
adempimento  e  quindi  un  condizionamento  e  una   remora   seppur
temporanea alla tutela dei diritti del  danneggiato  e  all'esercizio
del diritto di  difesa,  onere  presidiato  per  di  piu'  in  ambito
processuale dalla sanzione di improponibilita' dell'azione.  E  sotto
tale  profilo  va  ulteriormente  osservato  che  la   giurisprudenza
costituzionale non nega che l'introduzione di  termini  dilatori  per
accedere alla tutela giurisdizionale, il cui rispetto  venga  per  di
piu'  presidiato  da  sanzioni   di   improponibilita'   dell'azione,
costituisca astrattamente una limitazione del diritto di  difesa,  ma
esclude che in  concreto  al  cospetto  di  interessi  preminenti  al
Legislatore sia precluso, contemperando i diversi  valori  in  gioco,
prevedere qualsivoglia modulazione  e  limitazione  all'accesso  alla
tutela  giurisdizionale,  attraverso  l'imposizione  di   oneri   non
manifestamente irragionevoli  e  temporalmente  contenuti  (v.  Corte
costituzionale, sentenza n. 24 del 1973). 
    Nel caso di specie, tuttavia, la previsione di ulteriori oneri al
danneggiato, la dilazione all'accesso alla tutela  giurisdizionale  e
l'estensione   della   sanzione   processuale   di   improponibilita'
dell'azione ad opera di una  norma  introdotta  nell'ordinamento  dal
Governo in violazione degli artt.  76  e  77  della  Costituzione,  e
quindi in carenza deI relativo potere, si trasfonde  conseguentemente
e  per  l'effetto  anche  in  una  illegittima  e  non   giustificata
compressione del diritto di  difesa  presidiato  dall'art.  24  della
costituzione.